(1) L'associazione persegue esclusivamente scopi di pubblica utilità. (2) Lo scopo dell'associazione è a) il sostegno disinteressato di persone che, a causa della loro condizione fisica, mentale o psichica, sono dipendenti dall'aiuto degli altri b) la promozione dell'aiuto alle vittime di catastrofi, dell'aiuto immediato e dell'aiuto alla ricostruzione c) la promozione dell'aiuto alle persone con disabilità, alle vittime di reati e alle vittime di guerra e catastrofi d) la promozione della protezione antincendio, della protezione civile e del soccorso in caso di pericolo di vita e) la promozione dell'aiuto alla gioventù e agli anziani f) la promozione della sanità pubblica e dell'assistenza sanitaria pubblica g) la promozione del welfare, in particolare degli scopi delle associazioni riconosciute ufficialmente di assistenza sociale h) la promozione della protezione della natura, dell'ambiente e degli animali i) la promozione dell'impegno civico a favore di scopi di pubblica utilità (3) L'associazione può perseguire in un anno solare anche solo uno degli scopi associativi sopra menzionati per la loro realizzazione. (4) Lo scopo dell'associazione viene realizzato, oltre che attraverso il sostegno diretto di progetti con lo scopo di cui al paragrafo 2 sopra, in particolare attraverso la concessione di mezzi finanziari o materiali ad altre organizzazioni, istituzioni e fondazioni esenti da imposte in Svizzera e all'estero, se queste ultime utilizzano tali mezzi per promuovere misure conformi al paragrafo 2. L'associazione sceglie con cura le organizzazioni, istituzioni e fondazioni esenti da imposte e, in particolare, tiene conto dell'efficienza dell'utilizzo dei mezzi e della quota di spese generali. (5) L'associazione non persegue scopi commerciali e non mira a realizzare profitti. Gli organi sono attivi in modo volontario.