1. Lo scopo della Fondazione è lo sviluppo, la cura, l'aggiornamento, la promozione, l'ampliamento e la gestione dell'ecosistema digitale controllato e di proprietà della Fondazione (di seguito denominato SingularityNET Ecosystem). Tale scopo viene perseguito direttamente o indirettamente attraverso le seguenti attività: a. lo sviluppo di codici e software relativi al SingularityNET Ecosystem; b. la ricerca sulla potenziale integrazione di intelligenza artificiale e tecnologia blockchain e delle loro applicazioni per scopi commerciali e non commerciali; c. la promozione e il sostegno della ricerca accademica nel campo dell'intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain; d. il sostegno al miglioramento, allo sviluppo, alla crescita e all'ampliamento del SingularityNET Ecosystem; e. la creazione e la diffusione di contenuti informativi e formativi sul SingularityNET Ecosystem, sull'intelligenza artificiale e sulla tecnologia blockchain; e f. il sostegno finanziario a progetti e iniziative per lo sviluppo di infrastrutture digitali relative al SingularityNET Ecosystem, all'intelligenza artificiale e alla tecnologia blockchain. 2. La Fondazione può perseguire, come scopo secondario, in Svizzera o all'estero, uno degli obiettivi seguenti: a. gestire il tesoro attraverso l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari, prodotti finanziari strutturati, derivati, materie prime, contanti e altre attività che il Consiglio di fondazione ritiene opportune; b. fondare succursali, spin-off, società controllate o altre persone giuridiche; c. partecipare a imprese che siano direttamente o indirettamente correlate al suo scopo, acquisire tali imprese, fondare joint venture; d. esercitare in generale tutte le attività finanziarie, costitutive, commerciali o industriali che siano favorevoli al suo sviluppo e che siano direttamente o indirettamente correlate al suo scopo; e. assumere dipendenti, partner contrattuali indipendenti, consulenti, terzi e consulenti che siano ritenuti necessari per la corretta gestione degli affari della Fondazione; f. detenere o concedere marchi, diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale o licenze; e g. esercitare in generale tutte le attività commerciali che siano utili per promuovere il suo scopo o che siano direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. 3. Ognuno degli atti menzionati nel paragrafo 2 del presente articolo può essere eseguito da terzi che agiscano come rappresentanti o agenti esterni. 4. La Fondazione non persegue scopi di lucro e non mira al profitto in generale. La Fondazione può svolgere attività che generino entrate e profitti, nella misura in cui ciò sia ritenuto utile per perseguire gli scopi e gli obiettivi della Fondazione. Ogni profitto generato dalla Fondazione deve essere utilizzato in conformità con gli scopi, gli obiettivi e le attività menzionati nel presente paragrafo.