1. di fornire alle persone di lingua italiana residenti nel Cantone di Ginevra, che professano e praticano la fede cattolica apostolica e romana, in comunione con il Papa, i mezzi finanziari e pratici per favorire l'esercizio della loro fede, mettendo a loro disposizione luoghi di riunione per l'esercizio del culto e presbiteri per l'alloggio dei loro sacerdoti, luoghi di riunione che potranno essere eventualmente destinati parzialmente a un circolo, a un patronato, a una sala conferenze, a una scuola o ad altre opere specificamente destinate alle esigenze dei cattolici romani di lingua italiana. 2. di creare e sostenere tutte le opere di beneficenza o di aiuto ai migranti e rifugiati, come orfanotrofi, asili nido, scuole materne, istituti medico-sociali, che permettano di accogliere, alloggiare e curare, a titolo permanente o temporaneo, senza distinzione di razza, nazionalità, lingua, religione, sesso o condizione sociale, bambini, adulti e anziani, con priorità per coloro che sono domiciliati nel Cantone di Ginevra o che vi si trovano senza esservi domiciliati giuridicamente.