Possedere per conto esclusivo degli azionisti iscritti come tali nel registro ad hoc, le quote di proprietà comune 1.02, 2.02, 3.01, 3.03, 4.02, 4.03, 4.04 e 7.01 indicate nel registro di ripartizione degli immobili dell'edificio situato a Ginevra, Grand'Rue 12, allegato all'atto di costituzione della proprietà per piani iscritto nel Registro Fondiario il 13 gennaio 2000, sotto Pj 274; conferire ai propri azionisti sulle suddette quote di proprietà comune, un diritto di utilizzo e di gestione conformemente alle disposizioni degli articoli 712a e seguenti del Codice civile svizzero e al regolamento di amministrazione e utilizzo annotato nel Registro Fondiario e a condizione del rispetto degli obblighi derivanti da un contratto di locazione e da una convenzione di società; consentire all'iscrizione sulle suddette quote di proprietà comune di ipoteche immobiliari che saranno destinate a garantire prestiti concessi agli azionisti, a condizione che la società non ne sia debitrice e che tali ipoteche non superino il valore della quota di proprietà comune fissato senza appello dall'amministrazione della società; in questo caso, le azioni corrispondenti alle quote di proprietà comune gravate dovranno essere depositate presso la sede della società che potrà procedere alla loro annullamento in caso di realizzazione delle suddette quote; il prodotto netto della realizzazione sarà versato all'azionista decaduto, dopo deduzione di tutti i costi e le imposte derivanti da questa realizzazione; consentire all'iscrizione sulle suddette quote di proprietà comune di servitù personali, in particolare di diritti di abitazione a favore degli azionisti o di terzi, i costi e le conseguenze fiscali che potrebbero derivarne per la società essendo rimborsati dall'azionista; nessun scopo economico.