a. La Fondazione assicura ai membri della Copertura degli edifici Svizzera e successivamente denominata Associazione dei fondatori, il riconoscimento delle prestazioni sociali contrattuali collettive (escluso BVG) e si assicura in particolare che gli eccedenze siano investite, gestite e utilizzate solo per lo scopo previsto. b. Se ai membri dell'Associazione dei fondatori è garantito il riconoscimento delle prestazioni sociali contrattuali collettive ai sensi della lettera a) del presente articolo, la Fondazione può concedere prestazioni a un'istituzione con un diverso gruppo di destinatari, ma con la stessa finalità. c. Inoltre, la Fondazione può sostenere l'Associazione dei fondatori nei suoi sforzi di formazione e aggiornamento professionale, nonché nell'adempimento dei suoi compiti nella formazione professionale.