a. La fondazione garantisce ai membri dell'Associazione svizzero-liechtensteiniana della tecnica degli edifici "suissetec" (già SSIV) e successivamente denominata associazione dei fondatori, il riconoscimento delle prestazioni sociali contrattuali collettive (escluso il BVG) e si assicura in particolare che gli eventuali surplus siano investiti, gestiti e utilizzati solo per lo scopo previsto. b. Se ai membri dell'associazione dei fondatori è garantito il riconoscimento delle prestazioni sociali contrattuali collettive ai sensi della lettera a) del presente articolo, la fondazione può concedere prestazioni a un'istituzione con un diverso gruppo di destinatari, ma con la stessa finalità. c. Inoltre, la fondazione può sostenere l'associazione dei fondatori nei suoi sforzi di formazione e aggiornamento professionale, nonché nell'adempimento dei suoi compiti nella formazione professionale.