Previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro, nonché delle imprese che sono finanziariamente o economicamente strettamente legate alla società fondatrice, attraverso la concessione di sussidi e prestazioni: al dipendente in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità, come malattia, infortunio o disoccupazione di lui stesso; al dipendente in situazioni di necessità, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o inabili al lavoro o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente al coniuge superstite, al coniuge divorziato e alle persone a carico, nonché ai suoi eredi legittimi in assenza di tali persone. I contributi dei datori di lavoro possono essere effettuati anche mediante riserve di contributi accumulate e separate in conformità all'articolo 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni. La fondazione può effettuare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.