La fondazione ha lo scopo di affittare i terreni e gli edifici conferiti alla fondazione, compreso l'inventario, e di utilizzare i relativi proventi netti a favore dei membri della famiglia della fondatrice, conformemente agli scopi di destinazione di cui all'articolo 335 del Codice civile svizzero, nonché di mantenere i terreni e gli edifici globalmente come complesso di castelli per raggiungere questo scopo. I proventi netti della fondazione devono essere utilizzati conformemente all'articolo 335 del Codice civile svizzero come segue: - per le spese proporzionali di istruzione e formazione dei destinatari, fino al termine regolare della loro prima formazione adeguata, al massimo fino al compimento del loro 30° anno di età, - per l'allestimento o il sostegno dei destinatari o per scopi analoghi.