L'unico scopo della SICAV immobiliare è la gestione del suo patrimonio o dei suoi compartimenti sotto forma di investimento collettivo di capitali secondo la LPCC e le sue ordinanze (la legislazione sugli investimenti collettivi) nonché la costituzione del capitale azionario degli investitori e l'attività di distribuzione delle loro azioni di investitori. La SICAV investe il/i compartimento/i investitore/i in investimenti previsti dall'art. 59 LPCC, in particolare: a. in immobili e loro accessori; b. in partecipazioni a società immobiliari il cui scopo è esclusivamente l'acquisto e la vendita, o la locazione e l'affitto di immobili e in crediti nei confronti di tali società, a condizione che il fondo immobiliare detenga almeno due terzi del loro capitale e dei voti; c. in quote di altri fondi immobiliari nonché di società di investimento immobiliare quotate in borsa fino a un massimo del 25% del patrimonio totale del fondo; d. in valori immobiliari esteri se il loro valore può essere valutato in modo soddisfacente. La SICAV immobiliare può inoltre investire tutto o parte del suo patrimonio o del patrimonio dei suoi compartimenti nella misura autorizzata dal regolamento di investimento. La politica di investimento e le relative restrizioni, nonché le tecniche e gli strumenti di investimento sono regolati in modo dettagliato nel regolamento di investimento. Il compartimento imprenditori della SICAV immobiliare investe principalmente in valori mobiliari liquidi (fondi del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, contanti, ecc.). La SICAV immobiliare è inoltre autorizzata ad acquisire il patrimonio mobiliare e immobiliare indispensabile per l'esercizio diretto delle sue attività. La SICAV immobiliare può, entro i limiti fissati dalla legge, prendere tutte le misure e effettuare tutte le operazioni che ritiene pertinenti e adeguate per raggiungere il suo scopo.