La Fondazione ha lo scopo di fornire una previdenza professionale facoltativa ai sensi dell'articolo 1e BVV2 per i dipendenti e i datori di lavoro delle imprese aderenti alla Fondazione con sede o stabilimento in Svizzera, nonché per i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità. L'adesione dell'impresa avviene sulla base di un accordo di adesione scritto. Il Consiglio di fondazione emana un regolamento sulle prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione e il finanziamento, nonché sul controllo della Fondazione. Stabilisce nel regolamento il rapporto con le imprese aderenti, con gli assicurati e con i beneficiari. Il regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione, salvaguardando i diritti acquisiti dei destinatari. Il regolamento e le sue modifiche devono essere presentati all'autorità di vigilanza. La Fondazione istituisce per ogni impresa aderente, secondo criteri oggettivi, separate opere di previdenza. Per raggiungere il suo scopo, la Fondazione può coprire integralmente i rischi assicurativi presso società di assicurazione sulla vita autorizzate in Svizzera, stipulando contratti o aderendo a contratti assicurativi esistenti. La Fondazione deve sempre essere l'assicuratore e il beneficiario.