La fondazione ha lo scopo di provvedere ai dipendenti della società fondatrice e delle imprese economicamente o finanziariamente collegate, nonché ai loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità. La fondazione può inoltre fornire sostegno in situazioni di particolare necessità, come ad esempio in caso di malattia, incidente, invalidità o disoccupazione. L'adesione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere comunicato all'autorità di vigilanza. La fondazione ha inoltre lo scopo di finanziare e fornire contributi alla società fondatrice e alle imprese economicamente o finanziariamente collegate, a favore di istituzioni di previdenza personale esenti da imposte, alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito. Il consiglio di fondazione emana un regolamento relativo alle prestazioni, all'organizzazione, all'amministrazione, agli investimenti e al finanziamento, nonché al controllo della fondazione. Stabilisce inoltre nel regolamento il rapporto con i datori di lavoro e con i beneficiari. Il regolamento può essere modificato dal consiglio di fondazione, salvaguardando i diritti acquisiti dei destinatari. Il regolamento e le sue modifiche devono essere presentati all'autorità di vigilanza. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, a condizione che essa stessa sia l'assicurato.