L'unico scopo della società è la gestione del suo patrimonio o dei suoi comparti sotto forma di investimento collettivo di capitale secondo la LPCC e i suoi regolamenti (la legislazione sugli investimenti collettivi) nonché la costituzione del capitale azionario degli investitori e l'attività di distribuzione delle loro azioni di investitori. La SICAV investe il/i comparto/i investitori, come definito/i all'art. 3 al. 4, in un portafoglio diversificato di immobili, destinati a uso privato (abitazioni) o commerciale (locali commerciali), in tutta la Svizzera. Al fine di raggiungere questo obiettivo, la SICAV investe in valori immobiliari diretti e/o indiretti ai sensi dell'art. 59 LPCC, in particolare: a) in immobili e loro accessori, per immobile si intende: - case residenziali - immobili a carattere commerciale - costruzioni ad uso misto - proprietà per piano - terreni edificabili (compresi gli edifici da demolire) e immobili in costruzione; i terreni non edificati devono essere attrezzati e immediatamente costruibili - immobili in diritto di superficie b) in partecipazioni a società immobiliari il cui scopo è esclusivamente l'acquisto e la vendita, o la locazione e l'affitto di immobili e in crediti verso tali società, a condizione che la SICAV immobiliare detenga almeno due terzi del loro capitale e dei voti; c) in quote di altri fondi immobiliari (compresi Real Investment Trusts) nonché di società o certificati di investimento immobiliare negoziabili in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico fino a un massimo del 25% del patrimonio totale della SICAV; d) in cedole ipotecarie e altri diritti di pegno immobiliari contrattuali. La coproprietà di immobili è autorizzata a condizione che la direzione sia in grado di esercitare un'influenza dominante, ovvero quando dispone della maggioranza delle quote di coproprietà e dei voti. La SICAV può inoltre investire tutto o in parte del suo patrimonio o del patrimonio dei suoi comparti nella misura autorizzata dal regolamento di investimento. La politica di investimento e le relative restrizioni nonché le tecniche e gli strumenti di investimento sono regolati in modo dettagliato nel regolamento di investimento. La SICAV è autorizzata a investire in tutta la Svizzera, ma si impegna a privilegiare le zone geografiche ad alto potenziale in conformità al preambolo. La SICAV può, entro i limiti stabiliti dalla legge, prendere tutte le misure e compiere tutte le operazioni che ritiene pertinenti e adeguate per raggiungere il suo scopo.