La fondazione di investimento ha lo scopo di investire e gestire collettivamente i beni patrimoniali affidati dalle istituzioni di cui all'articolo 6 (di seguito denominate «investitori»). Il cerchio degli investitori della fondazione di investimento è limitato alle seguenti istituzioni: a) istituzioni di previdenza esenti da imposte con sede in Svizzera, nonché altre istituzioni esenti da imposte con sede in Svizzera che servono allo scopo della previdenza professionale; b) persone giuridiche che gestiscono investimenti collettivi di istituzioni di cui alla lettera a), sono supervisionate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e investono presso la fondazione di investimento esclusivamente fondi per queste istituzioni. Il consiglio di fondazione può stabilire criteri di ammissione aggiuntivi, che derivano tra l'altro dalla modifica delle basi giuridiche e fiscali. Li stabilisce in un regolamento separato. In questo contesto, la direzione può chiedere agli investitori di fornire le informazioni e i documenti che ritiene necessari per decidere sulla loro ammissione. La direzione decide in via definitiva se sono soddisfatte le condizioni per l'adesione alla fondazione di investimento come investitore.