Scopo della società come gestione del fondo ai sensi dell'art. 32 e segg. FINIG è: l'esercizio dell'attività di gestione del fondo. Ciò include l'offerta di azioni di fondi di investimento, la loro gestione e amministrazione ai sensi dell'art. 49 dell'ordinanza sugli istituti finanziari (FINIV) nonché tutte le attività connesse all'attività di gestione del fondo ai sensi dell'art. 34 FINIG e dell'art. 54 FINIV; l'esercizio della gestione del portafoglio e la gestione dei rischi ai sensi dell'art. 6 comma 3 in combinazione con l'art. 26 FINIG per i beni patrimoniali ad essa affidati nonché tutte le attività ad esse connesse; l'acquisizione di partecipazioni in società il cui scopo è esclusivamente l'attività di gestione del fondo. La società può svolgere tutte le attività che possono derivare dallo scopo sociale. È in particolare autorizzata a istituire succursali in Svizzera e all'estero nonché ad acquisire, gravare e vendere proprietà immobiliari in Svizzera.