Previdenza professionale per i dipendenti della società cooperativa attraverso l'erogazione di sussidi e prestazioni: ai dipendenti in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità, come malattia, infortunio o disoccupazione; al dipendente in situazioni di necessità, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o inabili al lavoro o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente al coniuge superstite, al coniuge divorziato nonché alle persone a carico delle quali egli provvedeva interamente o principalmente al momento della sua morte; in mancanza di tali persone, ai suoi eredi legittimi. I contributi del datore di lavoro possono essere versati anche da riserve di contributi accumulate e separate in precedenza, ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni. La fondazione può versare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.