Assicurazione volontaria a favore dei dipendenti dell'azienda e dei loro familiari e superstiti, in aggiunta ai servizi dell'AVS/AI e della previdenza professionale obbligatoria contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della morte e in caso di necessità come malattia, infortunio o disoccupazione. Il datore di lavoro può essere incluso nella previdenza regolamentare per i casi di vecchiaia, morte e invalidità, ma non può essere trattato meglio dei dipendenti. Con delibera del Consiglio di fondazione e con l'accordo della società fondatrice, il personale di imprese economicamente e/o finanziariamente legate all'azienda può essere incluso, a condizione che queste ultime mettano a disposizione della fondazione i mezzi necessari. L'adesione avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. Lo scopo della fondazione può essere anche realizzato: attraverso una cassa pensioni autonoma, se sono soddisfatte le condizioni tecniche assicurative; attraverso contratti di assicurazione, dove la fondazione deve essere l'assicuratore e il beneficiario; attraverso un istituto di risparmio per la vecchiaia con assicurazione contro i rischi. La fondazione può anche fornire contributi, prestazioni o premi assicurativi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte, che esistono a favore dei destinatari.