Lo scopo della fondazione consiste nel provvedere a favore dei dipendenti della fondatrice e delle sue società controllate, nonché dei loro superstiti, contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità, della morte, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione e della necessità non imputabile. La fondazione può anche fornire prestazioni ad altre istituzioni di previdenza personale esenti da imposte, che esistono a favore dei destinatari, per finanziare importi e premi assicurativi. Con delibera del consiglio di fondazione, in accordo con la fondatrice, possono essere aggregate alla fondazione anche imprese che sono strettamente legate alla fondatrice da un punto di vista finanziario o economico. I diritti dei destinatari esistenti non devono essere ridotti. L'aggregazione di un'impresa collegata può avvenire sulla base di un accordo di adesione scritto.