La fondazione ha lo scopo di fornire assistenza al personale di Swissmem in caso di vecchiaia, invalidità, morte (protezione dei superstiti) e difficoltà impreviste o altre situazioni di emergenza, nonché in generale di attuare e promuovere misure che servono al benessere del personale. A tal fine, la fondazione può anche effettuare contributi alla cassa pensioni di Swissmem per migliorare le prestazioni assicurative generalmente o individualmente insufficienti o per aumentare i mezzi di copertura. La fondazione può inoltre istituire assicurazioni supplementari per il personale dirigente di Swissmem. Per raggiungere lo scopo della fondazione o parti di esso, la fondazione può concludere contratti assicurativi a favore dei beneficiari o di una parte di essi. Con delibera del consiglio di fondazione e con l'approvazione di Swissmem, l'ambito di attività della fondazione può essere esteso anche al personale di organizzazioni affiliate a Swissmem. È condizione che tali organizzazioni assegnino alla fondazione mezzi corrispondenti. Il consiglio di fondazione determina, a sua discrezione e in considerazione delle circostanze specifiche, l'ambito di attività assistenziale della fondazione entro i limiti degli scopi indicati nel paragrafo 1. La fondazione non può essere chiamata a prestazioni per le quali Swissmem o le organizzazioni ad essa affiliate sono obbligate per legge, o che hanno carattere simile a quello di un salario (come gratifiche, indennità di carovita, doni per anzianità di servizio, ecc.).