Lo scopo della fondazione consiste nella previdenza a favore dei dipendenti attivi e dei dipendenti in pensione dell'azienda, nonché dei loro superstiti, contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte, nonché nel sostegno del beneficiario della previdenza o dei suoi superstiti in situazioni di difficoltà, ad esempio in caso di malattia, incidente, invalidità o disoccupazione. La fondazione può, mediante decisione del consiglio di fondazione e con un accordo scritto di adesione che deve essere comunicato all'autorità di vigilanza, anche includere il personale di imprese economicamente o finanziariamente legate all'azienda, a condizione che la fondazione disponga dei mezzi necessari e che i diritti dei beneficiari esistenti non siano pregiudicati. La fondazione può anche fornire prestazioni ad altre istituzioni di previdenza personale esenti da imposte, che esistono a favore dei beneficiari, per finanziare i contributi e le premi assicurativi. L'erogazione di contributi esclusivamente a carico del datore di lavoro da parte della fondazione è possibile solo se sono state preventivamente costituite le relative riserve di contributi e queste sono state indicate separatamente (art. 331 CO).