La fondazione ha lo scopo di fornire una previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione per i dipendenti della Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG e della Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, entrambe società del gruppo (dirette o indirette) della Helvetia Holding AG e denominate di seguito singolarmente anche datore di lavoro, in Svizzera e i loro familiari e superstiti, nonché per i propri dipendenti della fondazione e i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità, nonché in caso di particolari difficoltà. La fondazione può anche erogare prestazioni a ulteriori persone per le quali un dipendente ha provveduto fino all'ultimo momento. Altre imprese economicamente o finanziariamente strettamente legate alla Helvetia Holding AG o a una delle sue società del gruppo (dirette o indirette) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein possono aderire alla fondazione mediante un accordo di adesione scritto (una società del gruppo o un'impresa aderente denominata di seguito singolarmente anche datore di lavoro). Tali accordi devono essere portati a conoscenza dell'autorità di vigilanza. Il consiglio di fondazione emana uno o più regolamenti sulle prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione e il finanziamento, nonché sul controllo della fondazione. Stabilisce nei regolamenti il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e i beneficiari. I regolamenti possono essere modificati dal consiglio di fondazione, salvaguardando i diritti acquisiti dei destinatari. Tutti questi regolamenti e le loro modifiche devono essere presentati all'autorità di vigilanza insieme alla relativa conferma dell'esperto riconosciuto ai sensi dell'articolo 52d LPP. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.