La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i dipendenti della società fondatrice e delle società ad essa legate economicamente o finanziariamente, nonché per i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche dell'età, della morte e dell'invalidità. L'adesione di una società legata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. La fondazione può fornire prestazioni di previdenza ulteriori rispetto ai minimi legali. Il consiglio di fondazione emana uno o più regolamenti sulle prestazioni di previdenza, la liquidazione parziale, l'organizzazione, la gestione, l'investimento e il finanziamento, nonché sul controllo della fondazione. In particolare, stabilisce in esso il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli altri aventi diritto. I regolamenti possono essere modificati dal consiglio di fondazione, salvaguardando i diritti acquisiti dei destinatari. Le modifiche devono essere presentate all'autorità di vigilanza. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratrice e la beneficiaria.