La previdenza professionale sovra-obbligatoria dei datori di lavoro che hanno stipulato una convenzione di adesione e dei loro dipendenti, che consente ai beneficiari o ai loro aventi diritto di proteggersi dalle conseguenze economiche della perdita di guadagno conseguente alla pensione, all'invalidità e alla morte; una convenzione di adesione è firmata da ogni datore di lavoro affiliato. Essa specifica inoltre le condizioni di affiliazione e di uscita dalla Fondazione; il Consiglio di fondazione è competente a decidere i mezzi propri a realizzare lo scopo definito al comma 1. Può utilizzare a tal fine tutto o parte del patrimonio della Fondazione complementare. Può anche stipulare contratti di assicurazione a favore di tutti i beneficiari o di una parte di essi, o rilevare a proprio nome contratti già stipulati; la Fondazione complementare sarà allora sia contraente di assicurazione che beneficiaria; in nessun caso la Fondazione complementare può assumere obbligazioni che incombono giuridicamente al datore di lavoro al di fuori delle sue obbligazioni di previdenza a favore del personale, né effettuare versamenti che rivestano il carattere di una retribuzione del lavoro o di un aspetto simile.