La Fondazione ha lo scopo di proteggere, nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione, il personale del datore di lavoro nonché i loro congiunti e superstiti dalle conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e della morte, assicurando prestazioni fissate per via regolamentare. Può estendere la previdenza oltre le prestazioni legali minime. Il Consiglio di fondazione è competente per decidere i mezzi propri per la realizzazione dello scopo definito nel comma sopra. Può utilizzare a tal fine tutto o parte del patrimonio della Fondazione. Può anche concludere contratti di assicurazione a favore degli assicurati e dei beneficiari di rendite, o riprendere a suo nome contratti già conclusi. La Fondazione sarà allora sia contraente di assicurazione che beneficiaria. In nessun caso la Fondazione può assumere obbligazioni che incombono giuridicamente al datore di lavoro (ad es. indennità di rincaro, indennità familiari e indennità per figli, gratifiche ecc.), al di fuori delle sue obbligazioni di previdenza a favore del personale, né effettuare versamenti che rivestano il carattere di una retribuzione del lavoro o un aspetto simile, salvo i costi inerenti all'amministrazione della Fondazione. In accordo con la Fondatrice, il Consiglio di fondazione può decidere che imprese aventi legami finanziari o economici stretti con quest'ultima aderiscano alla Fondazione. Queste adesioni non devono in alcun caso ridurre le pretese dei aventi diritto della Fondazione. L'adesione di un'impresa strettamente legata alla società si effettua mediante una convenzione di affiliazione.