Previdenza a favore delle lavoratrici e dei lavoratori assicurati secondo il regolamento (art. 4) della società e dei loro superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e della morte, nonché nel sostegno dei beneficiari o dei loro superstiti in situazioni di difficoltà come malattia, incidente, invalidità e disoccupazione; Aggiunta del personale di imprese economicamente o finanziariamente legate alla società, a condizione che la fondazione disponga delle informazioni necessarie e che i diritti dei beneficiari non siano pregiudicati; Prestazione di servizi ad altre istituzioni di previdenza per il personale esenti da imposte per finanziare contributi e prestazioni a favore dei beneficiari.