La fondazione ha lo scopo di fornire una previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i dipendenti dell'azienda e delle imprese economicamente o finanziariamente collegate, nonché per i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e della morte. L'adesione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. La fondazione può fornire prestazioni di previdenza ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla legge. Il consiglio di fondazione emana un regolamento sulle prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione e il finanziamento, nonché sul controllo della fondazione. Stabilisce nel regolamento il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e i beneficiari. Il regolamento può essere modificato dal consiglio di fondazione, a condizione di salvaguardare i diritti acquisiti dei destinatari. Il regolamento e le sue modifiche devono essere presentati all'autorità di vigilanza. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, a condizione di essere essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.