Previdenza professionale per i membri del personale dirigente della fondazione o dell'azienda datrice di lavoro, nonché per le imprese finanziariamente o economicamente strettamente legate alla fondazione, attraverso la concessione di sussidi e prestazioni: al membro del personale dirigente in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità, come malattia, infortunio o disoccupazione, da parte sua; al membro del personale dirigente in situazioni di necessità, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o incapaci di lavorare o di altre persone a carico; in caso di decesso del membro del personale dirigente, al coniuge superstite, al coniuge divorziato e alle persone a carico delle quali egli provvedeva interamente o principalmente al momento della sua morte; inoltre, in assenza di tali persone, ai suoi eredi legittimi.