La fondazione ha lo scopo di fornire prestazioni di previdenza (vecchiaia, morte e invalidità) e prestazioni in caso di necessità come malattia, infortunio e disoccupazione ai dipendenti della società fondatrice, nonché ai loro familiari e superstiti. La fondazione può anche fornire prestazioni ad altre istituzioni di previdenza personale esenti da imposte, a favore dei beneficiari, per finanziare i contributi e le prestazioni assicurative. Inoltre, la fondazione può fornire prestazioni aggiuntive una tantum o periodiche alle prestazioni regolamentari di un'istituzione assicurativa o prestazioni complementari in casi in cui le prestazioni regolamentari di un'istituzione di previdenza non siano sufficienti, a condizione che siano rispettati i principi di adeguatezza della previdenza e di parità di trattamento dei beneficiari. Sono considerati dipendenti tutte le persone che hanno un contratto di lavoro con la società fondatrice o che hanno sostituito tale contratto con uno stato di pensionato. Le persone del sito aziendale in Svizzera occidentale sono considerate beneficiarie solo a partire dal 01.01.2016, a condizione che lo stato di pensionato sia intervenuto dopo il 01.01.2016. I contributi del datore di lavoro a favore di istituzioni di previdenza personale esenti da imposte collegate alla società fondatrice possono essere erogati con fondi della fondazione, se in precedenza sono state create riserve di contributi e queste sono state indicate separatamente (art. 331 CO).