Sostegno a scopo di pubblica utilità per le persone con disabilità, per le persone bisognose, per la scienza, in particolare per la scienza giuridica e infermieristica. A tal fine, la fondazione copre eventuali costi non coperti di beni o servizi necessari, mette a disposizione alloggi a titolo gratuito o a condizioni agevolate, concede microcrediti e altri prestiti o partecipa a progetti con contributi a fondo perduto. I dettagli sono disciplinati da un regolamento di assegnazione del consiglio di fondazione. La fondazione ha carattere di pubblica utilità e non persegue scopi di lucro. Gli utili e il capitale della fondazione sono esclusivamente destinati allo scopo sopra indicato. I fondatori si riservano la possibilità di modificare lo scopo ai sensi dell'art. 86a comma 1 del Codice civile svizzero.