La società ha lo scopo di consentire a persone fisiche o comunità di persone che gestiscono per proprio conto e a proprio rischio e pericolo un'azienda agricola ai sensi della legge federale sull'agricoltura (LAgr) del 29 aprile 1998, nonché agli apicoltori, pescatori e piscicoltori professionisti la cui produzione è principalmente del paese, di ottenere crediti facendosi garante in loro favore, conformemente al regolamento di organizzazione della società; i beneficiari della garanzia devono necessariamente essere soci. In casi meritevoli di interesse, l'OVCA può anche farsi garante in favore di società il cui capitale è detenuto per più di 2/3 dagli operatori agricoli sopra menzionati. La società può: - esercitare qualsiasi attività finanziaria, commerciale, mobiliare o immobiliare in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo o adatta a favorirlo; - diventare membro di un'associazione o di una federazione di persone giuridiche che perseguono uno scopo simile o aderire a un'istituzione o persona giuridica di diritto pubblico il cui scopo è quello di recuperare i crediti delle istituzioni di credito agricolo. La società può farsi garante solo nei confronti degli istituti bancari menzionati all'articolo 3 degli statuti, che soddisfano inoltre le condizioni stabilite all'articolo 11; concede quindi la garanzia richiesta per crediti in conto corrente, con garanzie reali o personali, concessi ai beneficiari sopra definiti. L'importo massimo delle garanzie concesse dalla società non può superare dieci volte l'importo risultante dalla somma degli elementi seguenti: - i fondi propri come definiti all'articolo 30 degli statuti; - il fondo dei rischi, come definito all'articolo 31 degli statuti; - la garanzia finanziaria dello Stato.