Previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro e per le imprese che sono finanziariamente o economicamente strettamente legate alla società fondatrice, attraverso l'erogazione di sussidi e prestazioni: al dipendente in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di difficoltà, come malattia, infortunio o disoccupazione, da parte sua; al dipendente in situazioni di difficoltà, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o inabili al lavoro o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente, al coniuge superstite, al coniuge divorziato e alle persone a carico, nonché, in assenza di tali persone, ai suoi eredi legittimi. I contributi dei datori di lavoro possono essere versati anche da riserve di contributi accumulate e separate in precedenza, ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni. La fondazione può versare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.