Previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice e delle imprese che sono finanziariamente o economicamente strettamente legate alla società fondatrice, attraverso la concessione di sussidi e prestazioni: al dipendente in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di difficoltà, come malattia, infortunio o disoccupazione di lui stesso; al dipendente in situazioni di difficoltà, come malattia, infortunio o invalidità del coniuge, dei figli minori o incapaci di lavorare o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente al coniuge superstite e alle persone a carico delle quali egli provvedeva interamente o principalmente al momento della morte. La fondazione può anche versare contributi ai sensi dell'art. 331 comma 3 CO da fondi precedentemente accumulati e separatamente indicati ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.