La previdenza a favore dei dipendenti dell'azienda e dei loro superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte, nonché il sostegno dei beneficiari della previdenza o dei loro superstiti in situazioni di difficoltà come malattia, incidente, invalidità e disoccupazione. La fondazione può, mediante decisione del consiglio di fondazione e con un accordo scritto di adesione da notificare all'autorità di vigilanza, anche includere il personale di imprese economicamente o finanziariamente legate all'azienda, a condizione che la fondazione disponga dei mezzi necessari e che i diritti dei destinatari esistenti non siano pregiudicati. Per raggiungere lo scopo della fondazione, la fondazione può gestire un'istituzione di previdenza regolamentare o concludere contratti di assicurazione, sempre che la fondazione sia l'assicuratore e il beneficiario. Dal patrimonio della fondazione non possono essere erogate prestazioni, oltre che per scopi di previdenza, per le quali l'azienda è legalmente obbligata o che essa paga abitualmente come compenso per servizi resi (ad esempio, indennità di carovita, familiari e infantili, gratifiche, ecc.).