La fondazione ha lo scopo di fornire una previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i dipendenti dell'azienda e delle imprese ad essa economicamente o finanziariamente strettamente legate, nonché per i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità. La fondazione può fornire prestazioni di previdenza ulteriori rispetto ai minimi legali, comprese le prestazioni di sostegno in caso di necessità, come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione. L'adesione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere comunicato all'autorità di vigilanza. Il consiglio di fondazione emana un regolamento sulle prestazioni, l'organizzazione, la gestione e il finanziamento, nonché sul controllo della fondazione. Stabilisce nel regolamento il rapporto con l'azienda e le imprese ad essa collegate, con gli assicurati e con i beneficiari. Il regolamento può essere modificato dal consiglio di fondazione, a condizione di salvaguardare i diritti acquisiti dei beneficiari. Il regolamento e le sue modifiche devono essere presentati all'autorità di vigilanza. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, a condizione di essere essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.