1. La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i dipendenti dell'azienda e delle imprese ad essa legate economicamente o finanziariamente, nonché per i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità. 2. L'adesione di un'impresa legata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. 3. La fondazione può fornire prestazioni di previdenza ulteriori rispetto ai minimi legali, comprese le prestazioni di sostegno in caso di necessità, come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione. 4. Il consiglio di fondazione emana un regolamento sulle prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione e il finanziamento, nonché sul controllo della fondazione. Stabilisce nel regolamento il rapporto con il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari. Il regolamento può essere modificato dal consiglio di fondazione, salvaguardando i diritti acquisiti dei destinatari. 5. Il regolamento e le sue modifiche devono essere presentati all'autorità di vigilanza. 6. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.