La fondazione ha lo scopo di fornire una previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i dipendenti (per l'inclusione del datore di lavoro sono determinanti gli art. 4 cpv. 2 e 44 cpv. 1 LPP) dell'azienda e delle imprese ad essa economicamente o finanziariamente strettamente collegate, nonché per i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e della morte. L'adesione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. La fondazione può fornire prestazioni di previdenza ulteriori rispetto ai minimi legali, comprese le prestazioni di sostegno in caso di necessità come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione. Il consiglio di fondazione emana uno o più regolamenti sulle prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione e il finanziamento nonché sul controllo della fondazione. Stabilisce nei regolamenti il rapporto con i datori di lavoro, con gli assicurati e con i beneficiari. Il regolamento o i regolamenti possono essere modificati dal consiglio di fondazione, salvaguardando i diritti acquisiti dei destinatari. Il regolamento o i regolamenti e le loro modifiche devono essere presentati all'autorità di vigilanza. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.