La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i dipendenti e i dipendenti dell'azienda e delle imprese ad essa economicamente o finanziariamente collegate, nonché per i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte. L'adesione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. La fondazione può fornire prestazioni di previdenza ulteriori rispetto ai minimi legali, comprese le prestazioni di sostegno in caso di necessità, come in caso di malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione. Il consiglio di fondazione emana uno o più regolamenti sulle prestazioni di previdenza, l'organizzazione, l'amministrazione, la liquidazione parziale, l'investimento e il finanziamento, nonché sul controllo della fondazione. In esso stabilisce in particolare il rapporto con i datori di lavoro, con gli assicurati e con i beneficiari. I regolamenti possono essere modificati dal consiglio di fondazione, salvaguardando i diritti acquisiti dei destinatari. I regolamenti e le modifiche devono essere presentati all'autorità di vigilanza. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratrice e la beneficiaria.