La fondazione ha lo scopo di garantire la previdenza professionale nel quadro della LPP e dei suoi regolamenti di esecuzione per i dipendenti dell'azienda fondatrice nonché per i loro familiari e superstiti, concedendo aiuti in caso di vecchiaia, decesso e invalidità. La fondazione può anche, oltre alle prestazioni minime previste dalla legge, offrire ulteriori forme di previdenza, concedendo aiuti in caso di vecchiaia, decesso, malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione e necessità non imputabile all'interessato. La fondazione può, con delibera del consiglio di fondazione e con l'approvazione dell'azienda fondatrice, includere anche il personale di aziende economicamente strettamente legate all'azienda fondatrice, a condizione che la fondazione disponga dei mezzi necessari e che i diritti dei destinatari esistenti non siano ridotti. L'inclusione di un'azienda economicamente strettamente legata avviene sulla base di un accordo di inclusione scritto, che deve essere portato a conoscenza del consiglio di sorveglianza. Per il raggiungimento dello scopo della fondazione, la stessa può stipulare contratti assicurativi a favore dei destinatari o di una parte di essi, o entrare in contratti assicurativi già esistenti, dovendo essa stessa essere l'assicurata e la beneficiaria.