La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i dipendenti della società fondatrice, nonché per i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte. La fondazione può, mediante decisione del consiglio di fondazione e con un accordo di adesione scritto da notificare all'autorità di vigilanza, anche associare il personale di imprese economicamente o finanziariamente strettamente legate alla società, a condizione che alla fondazione siano state messe a disposizione le risorse necessarie e che i diritti dei destinatari esistenti non siano stati pregiudicati. La fondazione può fornire prestazioni di previdenza più ampie di quelle minime previste dalla legge, comprese le prestazioni di sostegno in caso di necessità, come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione. Il consiglio di fondazione emana regolamenti sulle prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione e il finanziamento, nonché sul controllo della fondazione. Stabilisce nei regolamenti il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e i beneficiari. Il regolamento può essere modificato dal consiglio di fondazione, salvaguardando i diritti acquisiti dei destinatari. I regolamenti e le loro modifiche devono essere presentati all'autorità di vigilanza. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.