La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro (di seguito denominata società) e delle società ad essa collegate economicamente o finanziariamente ai sensi dell'articolo 2.2, nonché per i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità. Può fornire prestazioni di previdenza più estese rispetto ai minimi legali. Con delibera del consiglio di fondazione, in accordo con la società, possono essere affiliate alla fondazione anche società collegate economicamente o finanziariamente alla società. I diritti dei destinatari attuali non devono essere pregiudicati da ciò. L'affiliazione di una società collegata avviene sulla base di un accordo di affiliazione scritto. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.