Previdenza per i dipendenti della società fondatrice e delle società ad essa economicamente o finanziariamente collegate (di seguito denominate società affiliate) nonché per i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte; concessione di prestazioni di sostegno per eliminare, prevenire o alleviare situazioni di difficoltà, in particolare a causa dell'età, della morte, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio o della disoccupazione; previdenza per i dirigenti della società fondatrice o delle società affiliate nell'ambito dello scopo della fondazione; contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte che servono allo scopo della fondazione e alle quali la società fondatrice o le società affiliate sono associate o che sono state create da queste; finanziamento dei contributi dei datori di lavoro della società fondatrice o delle società affiliate nell'ambito dell'articolo 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni.