2.1 Lo scopo della fondazione consiste nella previdenza a favore dei dipendenti dell'azienda nonché dei loro aventi diritto contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e della morte, nonché nel sostenere il beneficiario della previdenza o i suoi aventi diritto in situazioni di necessità come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione. 2.2 Alla fondazione possono essere aggregati, mediante delibera del consiglio di fondazione, tramite una convenzione di adesione scritta da notificare all'autorità di vigilanza, anche il personale di ulteriori imprese economicamente o finanziariamente strettamente legate all'azienda, a condizione che la fondazione disponga dei mezzi necessari e che i diritti dei destinatari precedenti non siano pregiudicati. 2.3 Lo scopo della fondazione può essere realizzato: a) mediante una cassa pensione autonoma, se sono soddisfatte le condizioni tecniche assicurative, b) mediante contratti di assicurazione, dove la fondazione deve essere l'assicurata e la beneficiaria, c) mediante una cassa di risparmio per la vecchiaia con assicurazione complementare dei rischi. 2.4 La fondazione può, per il finanziamento di contributi e premi assicurativi, erogare prestazioni anche ad altre istituzioni di previdenza del personale esenti da tasse, che esistono a favore dei destinatari. I contributi dei datori di lavoro possono tuttavia essere erogati con mezzi della fondazione solo se sono stati preventivamente accumulati contributi di riserva da parte di questi e questi sono indicati separatamente (riserve di contributi dei datori di lavoro) nonché con mezzi liberi della fondazione.