Assistenza per i dipendenti e i lavoratori della società fondatrice nonché per i loro familiari e superstiti mediante erogazione di contributi finanziari in caso di vecchiaia, decesso, malattia, infortunio, invalidità e necessità non imputabile a colpa; donazioni ad altre istituzioni previdenziali esenti da tasse al servizio del fine della fondazione, alle quali la società fondatrice e le aziende ad essa finanziariamente ed economicamente strettamente collegate sono affiliate o che sono state da queste istituite; finanziamento dei contributi datoriali della società fondatrice o delle aziende ad essa vicine nell'ambito dell'art. 331 cpv. 3 CO.