Lo scopo della fondazione consiste nella previdenza a favore dei dipendenti dell'azienda nonché dei loro aventi diritto contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso, nonché nel sostenere il beneficiario della previdenza o i suoi aventi diritto in situazioni di necessità come malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione. La fondazione può, per finanziare i contributi e i premi assicurativi, erogare prestazioni anche ad altre istituzioni di previdenza del personale esenti da tasse, che esistano a favore dei destinatari. In particolare, possono essere finanziati anche i contributi regolamentari del datore di lavoro nell'ambito delle suddette istituzioni di previdenza. Lo scopo della fondazione può essere realizzato: attraverso una cassa pensione autonoma, se sono soddisfatte le condizioni assicurative; attraverso contratti assicurativi, dove la fondazione deve essere l'assicurata e la beneficiaria; attraverso una cassa di risparmio per la vecchiaia, eventualmente con un'assicurazione complementare contro i rischi. La fondazione può, con delibera del consiglio di fondazione, mediante una convenzione di adesione scritta, che deve essere portata a conoscenza dell'autorità di vigilanza, includere anche il personale di imprese economicamente o finanziariamente strettamente legate all'azienda, purché la fondazione disponga dei mezzi necessari e i diritti dei destinatari esistenti non siano ridotti.