La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro (di seguito denominata società) e delle imprese ad essa economicamente o finanziariamente collegate, nonché per i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità. Può fornire prestazioni di previdenza ulteriori rispetto ai minimi legali. Con decisione del Consiglio di fondazione e con l'accordo della società, possono essere affiliate alla fondazione anche imprese finanziariamente o economicamente collegate alla società. I diritti dei destinatari attuali non devono essere pregiudicati. L'affiliazione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di affiliazione scritto. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.