La gestione del suo patrimonio o delle sue parti sotto forma di investimento collettivo di capitale secondo la LPCC e i suoi regolamenti. È destinata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10, comma 3 e 3ter LPCC. La società investe in particolare il suo patrimonio in: a. Disponibilità a vista e a termine fino a scadenza di dodici mesi; b. Strumenti del mercato monetario; c. Metalli preziosi; d. Valori mobiliari (in particolare titoli di partecipazione e di credito); e. Parti di investimenti collettivi di capitale; f. Strumenti finanziari derivati; g. Prodotti strutturati; h. Investimenti alternativi, come ad esempio private equity, hedge funds; i. Titoli di credito quotati o non quotati. La società può, entro i limiti fissati dalla legge, adottare tutte le misure e compiere tutte le operazioni che ritiene pertinenti e adeguate per raggiungere il suo scopo.