1) a) Possedere e gestire per conto dei propri azionisti le quote di proprietà per piani che la società possiede nelle seguenti parcelle, ovvero: 2919 del comune di Ginevra, sezione Plainpalais, di una superficie di 1'082 m2, denominata «Rue Albert Gos 5», gli edifici Nos G 852 (433 m2), abitazione a più unità abitative e G 854 (100 m2), parte di garage privato sotterraneo di una superficie totale di 2179 m2; 2920 del comune di Ginevra, sezione Plainpalais, di una superficie di 1'372 m2, denominata «Rue Albert Gos 7», gli edifici Nos G 853 (433 m2), abitazione a più unità abitative, e G 854 (75 m2), parte di garage privato sotterraneo, di una superficie totale di 2179 m2; Tali quote di proprietà per piani risultano dai registri di ripartizione degli spazi attualmente iscritti nel Registro Fondiario (Pj A 439, dell'otto marzo millenovecentoquattro). b) Possedere e gestire per conto dei propri azionisti le quote di proprietà ordinaria, ovvero: la proprietà per 7/79esima della parcelle 2921 del comune di Ginevra, sezione Plainpalais, di una superficie di 2068 m2 denominata «Sur Champel», l'edificio No G854 (2004 m2) parte di garage privato sotterraneo di una superficie totale di 2179 m2, immatricolata ai fogli 2921-21, 2921-30, 2921-42, 2921-55, 2921-74, 2921-75 e 2921-76. 2) a) Affittare ai propri azionisti o a terzi gli appartamenti e i garage situati nei propri immobili. b) Conferire agli azionisti un diritto esclusivo di utilizzo e gestione delle quote di proprietà, conformemente alle disposizioni degli articoli 646 e seguenti e 712, lettera a) e seguenti del Codice Civile Svizzero e al regolamento di proprietà menzionato nel Registro Fondiario e sulla base di un contratto di locazione e di una convenzione di società, che lega la società a ciascun azionista. c) Iscrivere sulle quote di proprietà le ipoteche immobiliari destinate a garantire i prestiti concessi agli azionisti, a condizione che tali ipoteche non superino il valore delle quote di proprietà gravate, fissato senza appello dall'amministrazione della società. In questo caso, le azioni corrispondenti al lotto gravato dovranno essere depositate presso la sede della società, che potrà procedere alla loro annullamento in caso di realizzazione forzata del lotto. Il prodotto netto della realizzazione sarà versato all'azionista decaduto, dopo deduzione di tutti i costi e le imposte derivanti da questa realizzazione. d) Iscrivere sulle quote di proprietà, delle servitù, in particolare dei diritti di abitazione a favore degli azionisti o di terzi. Le spese e le conseguenze fiscali che potrebbero derivarne sono a carico dell'azionista.