(a) promuovere il riconoscimento universale delle Convenzioni n. 87 e n. 98 dell'Organizzazione internazionale del lavoro relative rispettivamente alla libertà sindacale e alla protezione del diritto sindacale, e concernenti l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva e di altre norme fondamentali del lavoro e strumenti pertinenti di questa organizzazione; (b) sostenere il lavoro delle Nazioni Unite, delle sue agenzie e di altre organizzazioni intergovernative e non governative quando le loro attività mirano a promuovere la pace fondata sulla giustizia sociale e sul progresso economico; (c) aiutare le organizzazioni affiliate a difendere e a promuovere, a livello internazionale, gli interessi economici, sociali, professionali, educativi e culturali dei loro membri, compresa l'uguaglianza delle opportunità per tutti, l'integrazione di genere e la partecipazione dei giovani lavoratori e lavoratrici in tutte le attività dell'ITF; (d) aiutare le organizzazioni affiliate sviluppando la ricerca sui problemi che interessano i loro membri, sulle condizioni e sulla legislazione del lavoro, l'organizzazione e l'educazione sindacale, le negoziazioni collettive e tutte le altre questioni in relazione con gli obiettivi dell'ITF; (e) aiutare i lavoratori e le lavoratrici del trasporto e delle industrie connesse a difendere e a promuovere i loro interessi economici, sociali, professionali, educativi e culturali; (3) per raggiungere questi obiettivi, l'ITF: (a) stabilirà e manterrà relazioni strette tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici dei trasporti e settori connessi, e in particolare tra i suoi affiliati e a livello nazionale e internazionale; (b) assisterà i suoi affiliati nelle loro campagne per l'organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici non sindacalizzati, nei loro sforzi compiuti in generale a livello di educazione e legislazione, in particolare nei paesi in cui lo sviluppo economico e la costruzione della nazione richiedono uno sforzo speciale nello spirito di solidarietà internazionale; (c) favorirà e coordinerà l'applicazione di programmi di assistenza reciproca tra gli affiliati nei diversi paesi e assisterà con mezzi adeguati gli affiliati coinvolti in conflitti; (d) rivendicherà e utilizzerà il diritto di rappresentare i suoi affiliati all'interno dell'Organizzazione internazionale del lavoro, di agenzie intergovernative e altri organismi interessati ai problemi dei trasporti, e di cooperare con queste organizzazioni; (e) collaborerà, ogni volta che sarà possibile e di natura tale da promuovere la realizzazione dei suoi obiettivi, con altre Federazioni sindacali internazionali nonché con la Confederazione sindacale internazionale (CSI); (f) diffonderà informazioni ai suoi affiliati e ad altre parti interessate attraverso le sue pubblicazioni o una documentazione appropriata, e prenderà l'iniziativa delle attività a livello internazionale, che coordinerà; (g) aiuterà i lavoratori e le lavoratrici del trasporto e delle industrie connesse fornendo o aiutando a fornire un'assistenza finanziaria o materiale.