La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro (di seguito denominata società) e delle imprese ad essa legate economicamente o finanziariamente, nonché per i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità. Può svolgere ulteriori attività di previdenza oltre alle prestazioni minime previste dalla legge. Con delibera del consiglio di fondazione e con l'accordo della società, possono essere affiliate alla fondazione anche imprese che sono strettamente legate alla società sotto il profilo finanziario o economico. I diritti dei destinatari attuali non devono essere pregiudicati da ciò. L'affiliazione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di affiliazione scritto. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicurato e il beneficiario.