Lo scopo della fondazione consiste nell'erogazione di prestazioni di previdenza ai dipendenti della cassa di compensazione e ai loro familiari e superstiti in situazioni di necessità come la morte, l'invalidità, la malattia, l'infortunio e la disoccupazione. Lo scopo della fondazione può essere anche realizzato attraverso prestazioni a fondazioni di previdenza regolamentare della cassa. Sono incluse le prestazioni dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni. In particolare, la fondazione può assumere eventuali deficit assicurativi di fondazioni di previdenza regolamentare della cassa di compensazione. Dal patrimonio della fondazione non possono essere erogate prestazioni diverse da quelle a scopo di previdenza, alle quali la cassa di compensazione è legalmente obbligata o che essa eroga abitualmente come compenso per servizi prestati (ad esempio, indennità di carovita, familiari e infantili, gratifiche, doni per anzianità di servizio, ecc.). Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratrice e la beneficiaria.