Assicurazione volontaria per i dipendenti della società fondatrice e delle società ad essa collegate, nonché per i loro familiari e superstiti, mediante la concessione di prestazioni di assistenza in caso di necessità, in particolare a causa di età, morte, invalidità, malattia, infortunio o disoccupazione; concessione di ulteriori prestazioni, come ad esempio aumenti di prestazioni per i dipendenti della generazione di transizione che non hanno ancora diritto alle prestazioni complete della previdenza professionale obbligatoria, per garantire la sicurezza economica dei beneficiari della previdenza in caso di età, morte e invalidità; contributi e donazioni ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte che servono allo scopo della fondazione e alle quali la società fondatrice o le società ad essa collegate sono affiliate o che sono state create da queste; in particolare, erogazione di contributi ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni da fondi precedentemente accumulati e separatamente indicati ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte.